1. Dopo l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare su:
a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati;
c) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani,
d) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea».