Art. 2.
(Relazione annuale sulla
mobilità ciclistica).

      1. Dopo l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è aggiunto il seguente:

      «Art. 11-bis. - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare su:

          a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

          b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati;

          c) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani,

 

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in termini di riduzione del traffico automobilistico, di inquinamento atmosferico ed acustico, di sinistri e danni agli utenti della strada;

          d) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea».